Targa ciclomotore

Presso la nostra Delegazione ACI di Roma potrai con semplicità e velocità ottenere il nuovo targhino di circolazione per il tuo ciclomotore. Dal 14 luglio 2006 tutti i ciclomotori immessi in circolazione dovranno avere il certificato di circolazione (contenente tutti i dati del proprietario, la targa e i dati tecnici del veicolo), una sorta di procedura di immatricolazione molto simile a quella prevista per gli altri veicoli.

Una targa per solo un motorino: per saperne di più…

Nei ciclomotori immessi in circolazione prima del luglio 2006 (quindi dotati del vecchio targhino) il targhino era personale e non legato al ciclomotore. In teoria si potevano possedere più di un ciclomotore e farli circolare con un solo targhino. Nel caso di vendita (sempre nei ciclomotori immessi in circolazione prima del 2006), il venditore prima di consegnare il ciclomotore, toglieva il proprio targhino e consegnava solamente il vecchio “certificato di idoneità tecnica” (attualmente sostituito dal certificato di circolazione) al nuovo proprietario, il quale provvedeva ad attaccare il proprio targhino sul ciclomotore. Era un operazione molto semplice infatti non era necessario fare il passaggio di proprietà o altre procedure complicate. Nei ciclomotori immessi in circolazione dopo luglio 2006 o comunque acquistati dopo tale data la targa è rimasta personale ma può essere legata solo ad un ciclomotore e quindi deve essere trascritta sul nuovo certificato di circolazione del ciclomotore. In questo caso il venditore deve sempre togliere la propria targa, ma contestualmente deve comunicare al Dipartimento dei Trasporti che la sua targa non è più legata a quel ciclomotore. Chi compra a sua volta deve legare il proprio targhino al certificato di circolazione solo di quel ciclomotore, quindi ad ogni motorino dovrà essere in possesso di un targhino distinto.

La nuova targa “quadrata” per il ciclomotore

Con la nuova legge del 21 aprile 2010 tutti i ciclomotori dovranno avere il nuovo targhino quadrato. Non potranno più circolare i veicoli con le vecchie targhe esagonali e il vecchio certificato di idoneità tecnica. La re-immatricolazione dovrà essere fatta rispettando il calendario pubblicato sulla gazzetta ufficiale come segue:
  • entro il 1° giugno 2011 (sessanta giorni dal decreto) per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per 0, 1 e 2.
  • entro 31 luglio 2011 (centoventi giorni dal decreto) per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per 3, 4 e 5.
  • entro 29 settembre 2011 (entro centottanta giorni dal decreto) per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per 6, 7 e 8.
  • entro 28 novembre 2011 (duecentoquaranta giorni dal decreto) e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per – 9 – e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera – A -.
Per velocizzare le varie procedure ricordati di portare sempre i seguenti documenti:
  • Documento d’ identità in corso di validità
  • Codice fiscale
  • Certificato di Circolazione (o vecchio certificato di idoneità tecnica)
  • Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità
targa ciclomotore

Acquisto e vendita

Con le nuove norme introdotte dal DPR 6 marzo 2006 n. 153 in vigore dal 14 luglio 2006, in caso di trasferimento di proprietà bisogna distinguere tra i seguenti casi:
  1. Ciclomotori già in circolazione al 14 luglio 2006 dotati di vecchio targhino
    • se l’acquirente è in possesso di un proprio contrassegno di identificazione (targhino), si segue la vecchia procedura: il venditore toglierà il suo targhino prima di cedere il ciclomotore e consegnerà all’acquirente il certificato di idoneità tecnica; l’acquirente provvederà ad apporre il suo targhino. In pratica, non vi è alcun obbligo di registrazione del trasferimento di proprietà, infatti il targhino identifica il responsabile della circolazione e non il veicolo, e quindi può essere smontato da un ciclomotore e messo su un altro. Attenzione, questa procedura è valida compatibilmente al D. M. di cui sopra che impone la sostituzione del vecchio contrassegno con la nuova targa.
    • se l’acquirente non è in possesso di un proprio contrassegno di identificazione, bisogna seguire la nuova procedura : al venditore spetterà sempre togliere il suo targhino prima di cedere il ciclomotore e consegnare all’acquirente il certificato di idoneità tecnica; l’acquirente invece dovrà provvedere ad immatricolare il veicolo munendosi così del certificato di circolazione e della targa.
  2. Ciclomotori immessi in circolazione a partire dal 14 luglio 2006 o acquistati dopo tale data
    • in questo caso, il venditore toglierà la sua targa prima di cedere il ciclomotore e comunicherà la richiesta di sospensione dalla circolazione allegando il certificato di circolazione (questa procedura permetterà di poter associare la targa che resta al venditore ad un altro ciclomotore mediante il rilascio di un nuovo certificato di circolazione). L’acquirente richiederà l’emissione di un nuovo certificato di circolazione: a questo verrà associato il numero di targa eventualmente già in possesso dell’acquirente e non associata ad un altro ciclomotore, altrimenti si procederà al rilascio di una nuova targa. La targa è applicabile solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario il titolare della stessa targa.
Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe. Se non si intende riutilizzare la targa dopo la vendita, il titolare deve provvedere alla sua distruzione dandone comunicazione ad un ufficio della Motorizzazione Civile per l’aggiornamento della sezione ciclomotori dell’Archivio nazionale dei veicoli.

Furto

  • In caso di furto o smarrimento della targa occorre , entro 48 ore, presentare denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza; trascorsi 15 giorni senza che ci sia stato ritrovamento, si deve richiedere una nuova immatricolazione presentando la denuncia di furto, o copia conforme all’originale, unitamente al certificato di circolazione.
  • In caso di furto o smarrimento del certificato di circolazione occorre , entro 48 ore, presentare denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza; trascorsi 15 giorni senza che ci sia stato ritrovamento, si deve richiedere un duplicato presentando la denuncia di furto, o copia conforme all’originale.

Trasporto Passeggero

Per il trasporto del passeggero il conducente deve essere maggiorenne, il ciclomotore deve essere omologato e possedere la nuova targa. Quindi a prescindere dall’omologazione non è possibile portare passeggeri per i ciclomotori che hanno ancora il vecchio targhino. Attenzione che le multe sono salatissime. Chiamaci allo 06/4469800, scrivici all’indirizzo info@acisanlorenzo.it