Intestazione temporanea

Presso la nostra Delegazione ACI di Roma in Viale dello scalo di San Lorenzo 29 potrai con semplicità aggiornare la tua carta di circolazione con un comodato d’uso temporaneo che comporta la cosidetta “Intestazione temporanea”.

Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione (comodante) conceda in comodato l’utilizzo del proprio autoveicolo, motoveicolo o rimorchio ad un terzo, chi prende in comodato il veicolo (comodatario) ha l’obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio Motorizzazione Civile, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.

L’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione è previsto:

  • per i contratti di comodato (a titolo gratuito) stipulati a decorrere dal 3 novembre 2014 e che abbiano una durata superiore a trenta giorni naturali e consecutivi  che prevedano un uso esclusivo e personale del veicolo da parte di chi prende in comodato il veicolo (utilizzatore).

Gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto.

Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. E’ comunque possibile richiedere, se si ritiene, l’aggiornamento della carta di circolazione.

La procedura può essere avviata anche per la richiesta del permesso di sosta gratuita all’interno delle strisce BLU nel comune di Roma in caso di richiesta da parte di un comodatario che non sia anche parente di primo grado dell’intestatario del veicolo.

L’annotazione della intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.

Da ciò consegue che non è consentito

  •  che lo stesso veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatore
  •  che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l’uso del veicolo

I veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche sia a persone giuridiche.

La procedura, per i veicoli non aziendali, prevede l’emissione di un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato:

  • nome
  • cognome
  • luogo e la data di nascita
  • residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria, se si tratta di persona giuridica)
  • la scadenza del comodato

E’ apposta la dicitura: “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s.”.

NOTA BENE:

Intestatario è: il proprietario del veicolo; il “trustee”; il locatore (nel caso di locazione senza conducente); il nudo proprietario (in caso di usufrutto); l’acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio); il locatario (nel caso di leasing); l’usufruttuario.

Per l’art. 1803 c.c. il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

COMODATO D’USO GRATUITO TRA PRIVATI (O PARENTI NON CONVIVENTI)

E’ obbligatorio l’aggiornamento della carta di circolazione tramite tagliando adesivo con i dati dell’utilizzatore (uso esclusivo e personale) solo se il veicolo è dato in comodato d’uso gratuito (il comodato può essere scritto o verbale) per più di 30 giorni naturali e consecutivi.

L’ istanza MOD TT2119 deve essere presentata da chi prende in comodato il veicolo (comodatario) entro trenta giorni dal contratto di comodato (anche verbale) stipulato dopo il 3 novembre 2014.

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, completa di fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante stesso;

Nel caso in cui il comodante abbia la disponibilità del veicolo a titolo di leasing, bisogna aggiungere:

assenso scritto del locatore alla concessione in comodato a terzi, sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della società di leasing;

Nel caso in cui il comodante abbia acquistato il veicolo con patto di riservato dominio, bisogna aggiungere:

assenso scritto del venditore alla concessione in comodato a terzi; se il venditore con patto di riservato dominio è una persona giuridica, l’assenso è sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della persona giuridica stessa;

Quando il veicolo rientra nella piena disponibilità dell’intestatario, in conseguenza della scadenza del comodato, l’intestatario può ottenere la cancellazione dell’annotazione del comodato mediante richiesta di duplicato della propria carta di circolazione.

Se vi è stata rinuncia del comodatario prima della scadenza del contratto, l’intestatario allega alla istanza di duplicato la propria dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) attestante detta circostanza.

A scadenza del comodato, ovvero prima della scadenza se il comodatario vi rinuncia restituendo il veicolo, l’intestatario può concedere il proprio veicolo in comodato ad un nuovo soggetto, il quale è tenuto a richiedere l’emissione del tagliando di aggiornamento.

COMODATO D’USO GRATUITI VEICOLI AZIENDALI

L’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione è previsto:

per i contratti di comodato (a titolo gratuito) stipulati a decorrere dal 3 novembre 2014 e

che abbiano una durata superiore ai trenta giorni naturali e consecutivi
che prevedano un uso esclusivo e personale del veicolo da parte di chi prende in comodato il veicolo (utilizzatore).

Gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto.

E’ da escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera).

Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione i casi di:

utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe-benefit’ (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private), perché non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;

utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero), perché viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;

l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.

E’ stato previsto un particolare regime applicabile nei casi di:

veicoli di proprietà di Case costruttrici che vengano da queste concesse, per periodi superiori ai 30 giorni, in comodato a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;

veicoli in disponibilità di Aziende (comprese le Case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente vengano da queste concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell’Azienda.

In entrambi i casi la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente) presenta:

l’istanza (Allegato B/1) volta alla annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

allega delega del comodatario (Allegato A/1 o Allegato A/2)

Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, è possibile presentare un’unica istanza cumulativa, alla quale dovrà essere allegata:

la prevista documentazione,

l’elenco dei veicoli,

dei relativi comodatari.

Nel caso in cui i veicoli aziendali siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore.

Nel caso in cui i veicoli aziendali siano in disponibilità del comodante non in proprietà ma a titolo di locazione senza conducente, è necessario il preventivo assenso scritto del locatore.

A seguito dell’istanza viene rilasciata una attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che l’attestazione debba essere tenuta a bordo del veicolo aziendale; pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di essere sanzionata in sede di controllo su strada da parte dei competenti organi di polizia.

La medesima procedura si applica anche in caso di:

variazione delle annotazioni relative al comodatario,

proroga del comodato,

rientro del veicolo nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato (Allegato B/2).

Se il comodatario è individuato già in sede di immatricolazione o di trasferimento della proprietà del veicolo a nome del comodante, l’annotazione in Archivio del comodato non è soggetto al pagamento delle tariffe.

Le informazioni relative al comodato formano oggetto esclusivamente di aggiornamento della banca dati e non vengono annotate sulla carta di circolazione.

Anche in questo caso viene rilasciata l’attestazione di avvenuta annotazione.

Laddove ricorra la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà procedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione su istanza del comodante, secondo le procedure ordinarie.

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

L’obbligo di comunicazione è previsto anche in caso di locazione di veicoli senza conducente per periodi superiori a 30 giorni, e vale per i contratti di locazione stipulati a decorrere dal 3 novembre 2014.

La comunicazione è finalizzata al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando da applicare sulla carta di circolazione.

La comunicazione è effettuata dal locatore, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, utilizzando il modulo (Allegato 1/A), alla quale deve essere allegata:

L’attestazione di versamento di € 9,00 sul c.c.p. 9001.
Delega scritta del locatario (Allegato A/1 o Allegato A/2) (può anche essere un’unica delega cumulativa riguardante le locazioni senza conducente stipulate dal medesimo locatario) oppure
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il locatore dichiara di essere stato delegato dal locatario, con l’indicazione della sede o dell’ufficio dell’impresa presso la quale la delega originale è depositata (Allegato A/3).

Il locatore ha facoltà di presentare un’unica comunicazione cumulativa (Allegato 1/B) contenente i dati relativi alle locazioni senza conducente stipulate nell’arco temporale di 30 giorni, alla comunicazione può essere allegato un unico versamento cumulativo per i diritti di motorizzazione dovuti (€ 9,00 x n veicoli locati).

Al momento della presentazione della richiesta viene rilasciata una ricevuta attestante l’assolvimento dell’obbligo e contenente l’indicazione:

del nominativo del locatore;
delle generalità del locatario e della sua residenza (anche estera), se si tratta di persona fisica;
della denominazione e della sede principale o secondaria (in Italia o all’estero) del locatario, se si tratta di persona giuridica;
della scadenza del contratto di locazione.

Ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che la ricevuta sia tenuta a bordo del veicolo locato senza conducente.

La comunicazione è effettuata anche in caso di:

variazione delle annotazioni relative al locatario,
proroga della locazione per un periodo superiore a 30 giorni,
restituzione anticipata del veicolo (Allegato 1/C), utilizzabile anche per comunicazioni cumulative.

Se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale il locatore non fa nuove comunicazioni, il contratto s’intende implicitamente prorogato fino a quando il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatario.

In caso di cessazione anticipata del contratto di locazione senza conducente, il locatore deve dare immediata comunicazione:

del fatto che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità (il veicolo è da considerare nella disponibilità del locatore anche nel caso in cui sia ceduto ad un locatario per un periodo pari od inferiore ai 30 giorni);

oppure

del nominativo di un nuovo locatario, nel caso di nuovo contratto di locazione di durata superiore ai 30 giorni.

Quando in sede d’immatricolazione di un veicolo venga richiesta anche l’annotazione in Archivio dei dati relativi al locatario, le due operazioni possono essere gestite contestualmente solo a condizione che sia certa la data di scadenza della locazione senza conducente. In questo caso la comunicazione di temporanea intestazione del veicolo in favore del locatario non è soggetta al pagamento dei diritti di motorizzazione.

Unitamente alla carta di circolazione verrà rilasciata la ricevuta di aggiornamento.

Le stesse procedure sono seguite anche nel caso di sublocazione del veicolo senza conducente. Nell’ipotesi di una o più sub-locazione, il proprietario locatore del veicolo effettuerà direttamente, su delega del locatario finale (utilizzatore del veicolo), la comunicazione dei dati relativi a quest’ultimo, senza necessità di tracciatura dei contratti di locazione e sublocazione intermedi.

Se fosse necessario aggiornare i dati tecnici del veicolo, si dovrà procedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del locatore.

Nel caso in cui una impresa di locazione senza conducente trasferisca la proprietà di propri veicoli ad altra impresa che svolge la stessa attività, e con tale trasferimento venga disposta anche la cessione dei contratti di locazione in essere, si dovrà:

effettuare il trasferimento di proprietà con l’emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione;

rilasciare una nuova ricevuta contenente, oltre ai dati relativi al locatario e alla data di scadenza del contratto anche il nominativo del nuovo locatore. La ricevuta è rilasciata d’ufficio e, pertanto, non è dovuta alcuna comunicazione da parte del locatore né il pagamento di alcuna tariffa. Essa sarà rilasciata il giorno lavorativo successivo all’emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

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