Bollo auto

Presso la nostra Delegazioni ACI di Roma sia in Viale dello scalo di San Lorenzo 29 potrai effettuare tutte le operazioni inerenti al bollo auto e moto.

A mero titolo esemplificativo indichiamo le operazioni più comuni:

  • pagamento bollo auto moto e ciclomotori
  • pagamento bolli arretrati
  • controllo situazione pagamenti
  • rettifica bollo errato
  • esenzione bollo auto
  • rimborsi

La tassa automobilistica (o anche detto “bollo auto”) dal 1983 è una tassa di proprietà e tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione in cui hanno la residenza anagrafica.

Mentre invece, per alcune categorie di veicoli, quali ciclomotori, quadricicli leggeri (cosiddette minicar), veicoli di particolare interesse storico e collezionistico (ultraventennali), veicoli “anziani” (ultratrentennali), la tassa non è dovuta per effetto dell’iscrizione al PRA, ma in conseguenza della circolazione su strade ed aree pubbliche.
Per questo motivo e solo per le suddette tipologie di veicoli è una tassa di circolazione.

La tassa automobilistica (di proprietà) pertanto non è necessaria esporla nel veicolo, ma occorre conservare le relative ricevute, anche in caso di vendita del veicolo.

Per quanto scritto quindi solo per i veicoli per cui il bollo è tassa di circolazione esso deve essere conservato all’interno del veicolo e mostrato in caso di controllo da parte della pubblica autorità, mentre per tutti gli altri veicoli, che sono la maggior parte, il bollo deve essere pagato ma conservato a casa non essendo requisito per la circolazione stradale.

Devono essere seguite le seguenti regole:

  • la periodicità del veicolo è individuata sempre dal mese di prima immatricolazione;
  • la scadenza è sempre quella del mese precedente il mese di prima immatricolazione. Ad esempio: veicolo immatricolato nel mese di ottobre, avrà sempre periodicità ottobre/settembre;
  • se l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il termine ultimo slitta al giorno feriale immediatamente successivo;
  • per i rinnovi di pagamento, il termine ultimo per il pagamento del bollo è fissato all’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato.

Per i veicoli nuovi immatricolati il termine ultimo per il primo pagamento del bollo è fissato all’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione.

Per i veicoli interessati da “rientro da esenzione” o “rientro in possesso” il pagamento decorre dal mese in cui è avvenuto il rientro da esenzione o il rientro in possesso fino al mese antecedente il mese di prima immatricolazione.Il termine ultimo per il primo pagamento del bollo è fissato all’ultimo giorno del mese successivo al “rientro da esenzione” o al “rientro in possesso”.

Viste le novità intervenute nel sistema delle scadenze, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro il termine previsto, può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI.

Per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2003 non cambia nulla rispetto alla precedente normativa (fino a che per questi veicoli, successivamente al 1° gennaio 2004, non intervengano “rientri da esenzione” o “rientri in possesso”).

La tassa automobilistica va pagata nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultimo bollo pagato (ad esempio deve essere versato entro il 30 settembre 2004 il bollo che ha scadenza agosto 2004).Se l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il termine ultimo slitta al giorno feriale immediatamente successivo.

Cosa fare se non si è pagato il bollo alla scadenza fissata?

Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all’importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

  • Regolarizzazione entro l’anno.

    Oltre alla tassa sono dovuti:

    • Ravvedimento veloce: Una sanzione pari allo 0,2% della tassa medesima per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato ENTRO 14 GIORNI dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno pari al 2,5% annuo.
      (DL n.98 del 6/07/2011 convertito in Legge n.111 del 15/07/2011).
    • Ravvedimento breve: Una sanzione pari al 3% della tassa medesima, se il versamento avviene ENTRO 30 GIORNI dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri, con maturazione giorno per giorno pari al 2,5% annuo.
    • Ravvedimento lungo: Una sanzione pari al 3,75% della tasa medesima, se il versamento avviene DOPO IL TRENTESIMO GIORNO ma NON OLTRE UN ANNO dalla scadenza del termine, più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno pari al 2,5% annuo.
  • Regolarizzazione oltre l’anno.

    Dopo un anno dalla scadenza del termine viene applicata:

    • Una sanzione pari al 30% della tassa dovuta più gli interessi moratori, con maturazione semestrale pari al 1%.

Cosa fare se si è pagato in misura inferiore al dovuto?

Se la tassa automobilistica è stata versata in misura insufficiente, bisogna integrare il pagamento, versando la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato e calcolando su questa cifra anche la sanzione e gli interessi nella maniera indicata nel punto precedente.

Cosa fare se si è pagato in maniera errata?

In caso di errore commesso in occasione del pagamento della tassa automobilistica è possibile ottenere una consulenza sulla modalità migliore per sistemare l’errore, quali ad esempio lo slittamento del pagamento errato al periodo tributario immediatamente successivo, ovvero inoltro di richiesta di rimborso. Ti ricordiamo che il termine ultime per la richiesta di rimborso è tre anni decorrenti dal 31/12 dell’anno in cui andava pagato il bollo di cui si vuole ottenere rimborso.

In caso di pagamento con importo insufficiente è necessario eseguire un versamento integrativo con modalità ordinarie. Il sistema provvederà a calcolare automaticamente la somma residua e gli eventuali interessi e sanzione.

Quando va in prescrizione il bollo auto?

In materia di bollo auto il mancato pagamento può essere oggetto di accertamento da parte della regione di competenza entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui andava effettuato il pagamento, quindi ogni richiesta avvenuta decorsi 3 anni è da considerarsi nulla e se ne può chiedere l’annullamento.

Visita la sezione dedica alla prescrizione del bollo auto

Orario nostra Delegazione

Presso la nostra Delegazione ACI è possibile effettuare tali operazioni nei seguenti orari:

LUN – VEN 9:00 – 18:00  

E’ possibile pagare il bollo in contanti, oppure con bancomat o carta di credito senza alcuna maggiorazione.

In caso l’importo di un unico bollo auto è superiore a 4999,00 € sarà necessario il pagamento per bonifico bancario. Per conoscere le modalità chiamaci al numero telefonico 06/4469800, scrivici all’indirizzo info@acisanlorenzo.it